Divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita,
in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo.

Lo stabilisce un’ordinanza sindacale emessa quest’oggi, venerdì 30 dicembre 2016.

Nell’ordinanza vi è anche il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58.

Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ord_665_ del 30-12-2016

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