Di seguito l’avviso del Servizio Risorse Economiche sulla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.225/2016.

Si informano i Sig.ri contribuenti già soggetti al provvedimento di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, afferenti gli avvisi di accertamento emessi nel 2012/2013 per l’imposta ICI annualità pregresse e per il tributo TaRSU annualità pregresse , che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017 è stato approvato il Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni in Legge n.225/2016.

L’adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente comporta l’esclusione delle sanzioni riportate nell’ ingiunzione di pagamento.

Il regolamento approvato per la suddetta definizione agevolata disciplina nel dettaglio le procedure di agevolazione dell’adesione da parte di tutti i contribuenti dando loro la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni riportate nell’atto ingiuntivo.

Ai sensi dell’art. 4 del suddetto regolamento, il contribuente può presentare al Comune, entro il 01 aprile 2017, ai fini della definizione agevolata prevista, un’apposita istanza che debba contenere la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata, riportando tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) ed i dati identificativi dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, con l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto.

A riguardo il Comune ha messo a disposizione del contribuente un’apposita modulistica:

1. scaricabile dalla home page istituzionale : www.comune.andria.bt.it

2. reperibile presso lo sportello del Servizio Tributi posto ad Andria in via Bari n.75 .

Il Comune comunicherà l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi alla modalità prescelta dal contribuente fra quelle di seguito riportate:

a) versamento unico da effettuare entro il 31 luglio 2017;

b) versamento in due rate: entro il 31/07/2017 e 30/04/2018;

c) versamento in tre rate: entro il 31/07/2017, 30/11/2017 e 30/04/2018;

d) versamento in quattro rate: entro 31/07/2017, 30/11/2017, 30/04/2018, 30/09/2018;

Nel caso di versamento dilazionato in rate, sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

L’adesione alla definizione agevolata di cui al regolamento approvato può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, del suddetto Regolamento purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 3 del medesimo Regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, del Regolamento sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 del 2016 è pubblicato e visionabile sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.andria.bt.it.

manifesto definizione agevolata 2017

modulo-adesione-definizione-agevolata

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" ne autorizzi il loro utilizzo.

Chiudi