Il Tar della Puglia-sede di Bari, ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta Mediaservice srl dichiarandolo inammissibile perchè “in assenza di un obbligo a provvedere in capo all’Amministrazione, l’inerzia non è qualificabile come silenzio-inadempimento e il ricorso, anche in parte qua, non può che essere dichiarato inammissibile”.

Si chiude così, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, il contenzioso di cui si erano occupati anche i media dopo che una ditta aveva chiesto nel 2011 all’Ufficio Tributi del Comune, a più riprese, di conoscere alcuni dettagli relativi alla concessione di spazi pubblicitari, alle modalità di affidamento, alla esistenza di autorizzazioni legittime e al versamento dei relativi tributi.

Di qui la richiesta al Tar di Puglia di dichiarare “l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Andria in ordine alle istanze presentate nel 2011”.

L’Amministrazione Comunale si è difesa sostenendo che le istanze oggetto di causa erano del 2011, non erano mai state rinnovate e che, a giugno 2012, il rilascio delle autorizzazioni era stato sospeso in attesa della revisione del Piano generale degli impianti pubblicitari.

Il Tar di Puglia ha quindi ritenuto il ricorso irricevibile perchè inviato alla notifica oltre il termine di un anno dalla astratta scadenza del termine di conclusione del termine contenuto nelle istanze del 30 settembre 2011.

Analogamente anche rispetto alla ulteriore istanza del giugno 2016 con la quale la ditta aveva sollecitato risposte da parte dell’AC, il Tar non vi ha ravvisato né l’esistenza di un interesse legittimo della ricorrente, né un obbligo di provvedere in capo al Comune.

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