Con propria ordinanza n.427 del 30/12/2020, il Sindaco ha disposto:

1. Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2020 ed e le ore 07.00 del 2 gennaio 2021;

2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre ed e le ore 07.00 del 2 gennaio p.v.;

3. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre,balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 2° gennaio 2021, di articoli pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ord_00427_30-12-2020

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