Il Commissario Straordinario, con Ordinanza Commissariale n.606 del 30/12/2019, ha disposto:

1. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2019 e le ore 07.00 del 6 gennaio 2020;

2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2019 e le ore 07.00 del 6 gennaio 2020;

3. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 2° gennaio 2019, di articoli pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs.267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ord_00606_30-12-2019

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