Descrizione
IL SINDACO invita tutti i cittadini uomini e donne residenti nel Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della L. n. 287/1951 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della medesima legge, a presentare domanda di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari, entro il termine del 31 luglio c.a., presso gli uffici del Comune di Andria.
I requisiti di cui agli articoli 9 e 10 L. n. 287/1951 sono:
a) GIUDICI POPOLARI per la Corte d’Assise:
1. essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici;
2. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Andria;
3. avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
4. essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado.
b) GIUDICI POPOLARI per la Corte d’Assise d’Appello:
1. oltre ai requisiti di cui ai punti 1,2,e 3 lettera a), essere in possesso del titolo finale di studio di scuola
media di secondo grado.
Non possono assumere L’Ufficio di Giudice Popolare:
1. I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine
giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non
dipendente dallo Stato in attività di servizio;
3. i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Le istanze possono essere presentate, entro e non oltre il 31 luglio p.v. tramite:
• Sportello telematico polifunzionale del Comune di Andria raggiungibile al seguente link:
https://sportelloamico.comune.andria.bt.it, cliccando sulla sezione “Servizi demografici ed elettorali” nella voce “Iscriversi all’albo dei giudici popolari”;
• consegna presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Umberto I, dell’apposito modulo scaricabile in allegato, compilato in ogni sua parte e corredato di una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025, 13:35