Descrizione
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, come modificato dall’articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c.7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (10 maggio 2026), anche amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale:
•il curriculum vitae di ciascun candidato (sindaco o consigliere comunale);
•il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale.
Il certificato del casellario è quello previsto dall’articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002, ed è rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Si evidenzia che l’omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale nel termine sopra riportato comporta l’applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie.
Al fine di consentire la pubblicazione dei medesimi documenti anche sul sito istituzionale del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare il link di pubblicazione sul proprio sito, appena possibile e comunque entro il 17 maggio.
A tal fine, si invitano i responsabili delle liste elettorali a far pervenire i file in formato PDF/A accessibile al seguente indirizzo di PEC del Comune: segretario@cert.comune.andria.bt.it entro il termine sopra indicato.
A cura di
Ultimo aggiornamento: 7 maggio 2026, 12:16