Con Ordinanza n.375 del 09.11.2020, il Sindaco ha disposto, per i motivi ivi riportati, a decorrere dal 10/11/2020 e fino al 03/12/2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n. 35/2020, la chiusura della villa comunale e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l’arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
– al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010;
– al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E’ inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Andria.

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