Si segnala che – avendo l’articolo 103 del D.L. 17.3.2020 n. 18, stabilito che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” e l’art. 104 che “ La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata al 31 agosto 2020, mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento “ – i cittadini sono tenuti a NON RECARSI AL COMUNE PER PRESENTARE ISTANZE O DOCUMENTI.