Palazzo di Città

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28 maggio 2015 con ad oggetto: “Piano Regolatore Generale del Comune di Andria” approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2951 del 26.06.1995. Atti ricognitivi: “Documentazione di analisi finalizzata alla predisposizione di futura variante tecnica – Atto di indirizzo”.

Considerato che con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale al punto 2) veniva stabilito:

di fare propri gli elaborati relativi al documento di analisi finalizzata alla predisposizione di futura variante tecnica, depositati agli atti del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica di seguito indicati:

  • Studi propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed elaborazioni inerenti gli edifici A2 (15/0312011)
  • Studi propedeutici alla formazione del PUG: verifiche ed elaborazioni inerenti gli edifici A3(30/10/2011)
  • Studio ed analisi del Centro Storico (10/05/2013)

Rilevato che la suddetta documentazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Andria (www.comune.andria.bt.it), alla sezione “Variante al PRG-Ufficio di Piano e Pianificazione

Strategica, presente in home page, cliccando successivamente il link “Atti e Documenti di Settore“, ove è inserito il paragrafo: “Studi propedeutici alla formazione del PUG, verifiche ed elaborazioni inerenti gli edifici Al, A2 e A3“;

Letto

– il punto 3) del dispositivo della citata Deliberazione, che recita “di stabilire che gli stessi ai sensi dell’art. 23bis – co. 4 del T.U. Edilizia 380/2001 siano di indirizzo a quanto in esso stabilito”.

Al fine di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini e dare concreto impulso operativo alla Deliberazione in premessa richiamata,

SI INVITANO

i cittadini, le associazioni, gli Ordini e i Collegi dei professionisti, le categorie di settore e chiunque ne abbia interesse

A SEGNALARE

la presenza nel territorio urbano di manufatti edilizi ricadenti all’interno delle sottozone omogenee “Al”, “A2” e “A3”, che per loro caratteristiche architettoniche, per i caratteri tecnologici dei materiali, loro stato di conservazione e peculiari motivazioni rilevate e testate anche con supporti fotografici e dettagliate relazioni tecniche di merito, abbiano le caratteristiche per essere individuati come presidi ai quali “non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, giusta disposizione dell’alt. 23bis del T.U. 380/2001 o, per velocizzarne l’attuazione, quelli per i quali invece può trovare applicazione la richiamata norma.

La segnalazione va presentata, nel rispetto di quanto indicato nel seguito, al Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica.

A seguito della raccolta delle segnalazioni e/o delle proposte, si procederà alla loro valutazione, acquisendo i pareri dei competenti uffici e individuando gli immobili che manifestano obiettivi parametri di insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per essere sottoposti alla procedura di “piano di recupero”, con contestuale redazione di dettagliato elenco da rendere pubblico nelle forme di legge.

Detto elenco sarà aggiornato a scadenza trimestrale man mano che perverranno le segnalazioni con l’inserimento nell’elenco degli immobili per i quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione – comportanti modifiche della sagoma “e quelli per i quali, invece, trova applicazione” la procedura della S.C.I.A.

L’esame delle segnalazioni presentate avverrà con scadenza trimestrale su parere motivato a cura dell’Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, di concerto con il Settore Sportello Unico Edilizia.

L’esito dell’istruttoria verrà comunicato al richiedente che potrà presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, osservazioni, memorie e/o integrazioni, con contestuale richiesta di esame della pratica, così integrata, alla Commissione Paesaggistica Locale, che si esprimerà nei successivi trenta giorni.

La verifica della istanze dovrà attestare il permanere o meno delle condizioni di cui al punto 1.4 della Delibera di Giunta Regionale n. 6320 del 13 novembre 1989 (“Al”, “A2” e “A3”).

Per gli immobili cui verrà riconosciuto il ricorso alla ristrutturazione edilizia, attraverso l’istituto della S.C.I.A., quanto alla volumetria insediabile rimane in facoltà dell’attuatore realizzare la volumetria legittimamente esistente o applicare l’indice fondiario della sottozona omogenea di appartenenza.

IL DIRIGENTE ad interim
Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica
dott. Giuseppe Borgia

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