In occasione delle Elezioni Politiche di domenica 4 marzo – come si legge nella Circolare del Ministero dell’Interno, – ci sarà la possibilità, dopo numerose sollecitazioni da parte dei Comuni, di utilizzare ai fini del riconoscimento, anche la ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E) per gli elettori sprovvisti di un documento idoneo.

Al fine, dunque, di favorire l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di C.I.E., è da ritenere che la ricevuta della CIE- in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce- risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all’art.1, comma uno, lett. c) D.P.R.n.445\2000 cit.

La C.I.E., infatti, a differenza della carta d’identità cartacea, è emessa non dai Comuni bensì dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per conto di questa Amministrazione, ed in seguito spedita al cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta presentata all’ufficio anagrafico, che quindi rilascia al cittadino la citata ricevuta, nelle more della consegna della C.I.E.

Si ricorda che l’elettore sprovvisto di documenti d’identificazione idonei, può ugualmente esercitare il suo diritto di voto se uno dei membri dell’Ufficio, che conosca personalmente l’elettore, ne può attestare l’identità ponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Altrimenti l’elettore può presentarsi al seggio con un altro elettore del Comune, noto all’Ufficio, che ne attesti l’identità.

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